Il panorama della comunicazione ambientale in Italia sta per cambiare radicalmente. Con il recepimento della Direttiva UE 2024/825, il Governo italiano ha introdotto nuove e severe norme per contrastare il greenwashing e proteggere i consumatori dalle pratiche commerciali ingannevoli.
In questo articolo esploreremo le novità del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, analizzando cosa non sarà più possibile scrivere sui packaging e quali sono i rischi per le aziende che non si adeguano.
Cos’è il Greenwashing e perché la nuova norma è una svolta
Il greenwashing è una strategia di marketing volta a costruire un’immagine di finto impegno ambientale, distogliendo l’attenzione da un impatto ecologico negativo o nullo. Fino ad oggi, molte aziende hanno utilizzato termini vaghi per attrarre i consumatori “eco-consapevoli”.
Con l’aggiornamento del Codice del Consumo, l’Italia mette fine all’era dell’incertezza. La trasparenza non è più una scelta etica, ma un obbligo di legge.
Le date chiave della normativa:
– 20 Febbraio 2026: Pubblicazione del D.Lgs. n. 30.
– 27 Settembre 2026: Entrata in vigore definitiva delle sanzioni e dei divieti.
Cosa cambia per i “Green Claims”: Addio alle parole vaghe
La novità più rilevante riguarda il divieto di utilizzare asserzioni ambientali generiche se non supportate da prove scientifiche eccellenti e riconosciute.
Dal 27 settembre 2026, non potrai più definire un prodotto semplicemente come:
– “Eco-friendly” o “Amico della natura”
– “Green” o “Ecologico”
– “Biodegradabile“ (senza specificare tempi, metodi e certificazioni)
– “Naturale”
Perché questa restrizione? Perché questi termini confondono il consumatore. Ogni claim ambientale dovrà essere specifico, verificabile e basato sull’intero ciclo di vita del prodotto.
Il divieto dell’ “Impatto Zero” basato sulla compensazione
Uno dei punti più discussi della norma 2024/825 riguarda i prodotti definiti “neutrali dal punto di vista climatico” o “a impatto zero”.
La nuova regola è chiara: è vietato dichiarare che un prodotto ha un impatto ridotto o nullo sulle emissioni di CO2 se tale risultato è ottenuto esclusivamente tramite la compensazione delle emissioni (acquisto di crediti di carbonio). Il beneficio ambientale deve essere reale, intrinseco al processo produttivo e dimostrabile lungo tutto il ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment).
Certificazioni e Marchi di Sostenibilità: Solo il vero conta
Quante volte abbiamo visto “bollini verdi” creati direttamente dalle aziende? Questo non sarà più possibile.
– No ai marchi “fai-da-te”: I marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione approvati o non stabiliti da autorità pubbliche sono vietati.
– Sì alle certificazioni di terze parti: Saranno ammessi solo marchi verificati da organismi indipendenti e trasparenti (come ad esempio la certificazione OK Compost per i prodotti Ecozema).
Non solo ambiente: Trasparenza sulla riparabilità
La direttiva UE 2024/825 combatte anche l’obsolescenza precoce. Le aziende dovranno informare correttamente i consumatori su:
– Disponibilità dei pezzi di ricambio.
– Facilità di riparazione.
– Aggiornamenti software: è vietato indurre il consumatore ad aggiornare il dispositivo se questo ne limita le prestazioni o la durata.
Le Sanzioni dell’Antitrust (AGCM)
Il mancato rispetto del D.Lgs. 30/2026 comporta rischi gravissimi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avrà il compito di vigilare e sanzionare:
– Multe fino a 5 milioni di euro.
– Per le infrazioni transfrontaliere a livello UE, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell’azienda.
Prima della norma
Termini come “Eco”
Uso libero e spesso infondato
Neutralità Carbonica
Basata su crediti di carbonio
Bollini Verdi
Spesso creati internamente
Riparabilità
Spesso omessa o difficile
Dopo il 27 Sett. 2026
Termini come “Eco”
VIETATI senza prove scientifiche
Neutralità Carbonica
VIETATA se non strutturale al prodotto
Bollini Verdi
Solo Certificazioni Indipendenti
Riparabilità
Obbligo di informazione trasparente
Ulteriori approfondimenti:
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Che cos’è il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30?
È il decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva UE 2024/825. Introduce norme stringenti contro il greenwashing e la pubblicità ingannevole, modificando il Codice del Consumo.
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Quando entrano in vigore le nuove norme sul greenwashing?
Le disposizioni previste dal recepimento della direttiva saranno pienamente applicabili in Italia a partire dal 27 settembre 2026.
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Si può ancora dire che un prodotto è “Green”?
No, a meno che l’azienda non possa fornire prove scientifiche d’eccellenza che dimostrino una performance ambientale significativamente superiore alla media dei prodotti della stessa categoria.
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Quali sono le sanzioni per il greenwashing in Italia?
Le sanzioni irrogate dall’Antitrust possono raggiungere i 5 milioni di euro o, nei casi più gravi a livello europeo, il 4% del fatturato annuo dell’azienda.
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L’impegno di Ecozema: Oltre la conformità
In Ecozema, la trasparenza non è un obbligo dell’ultimo minuto, ma il cuore della nostra filosofia produttiva. Tutti i nostri prodotti sono certificati da enti terzi per garantire che ogni claim ambientale sia supportato da fatti, non da parole vaghe.
Scegliere prodotti realmente compostabili e certificati è l’unico modo per proteggere la propria azienda dai rischi legali e, soprattutto, per rispettare davvero il pianeta.