Greenwashing: L’Italia recepisce la Direttiva UE 2024/825

Il panorama della comunicazione ambientale in Italia sta per cambiare radicalmente. Con il recepimento della Direttiva UE 2024/825, il Governo italiano ha introdotto nuove e severe norme per contrastare il greenwashing e proteggere i consumatori dalle pratiche commerciali ingannevoli.

In questo articolo esploreremo le novità del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, analizzando cosa non sarà più possibile scrivere sui packaging e quali sono i rischi per le aziende che non si adeguano.


Cos’è il Greenwashing e perché la nuova norma è una svolta

Il greenwashing è una strategia di marketing volta a costruire un’immagine di finto impegno ambientale, distogliendo l’attenzione da un impatto ecologico negativo o nullo. Fino ad oggi, molte aziende hanno utilizzato termini vaghi per attrarre i consumatori “eco-consapevoli”.

Con l’aggiornamento del Codice del Consumo, l’Italia mette fine all’era dell’incertezza. La trasparenza non è più una scelta etica, ma un obbligo di legge.

Le date chiave della normativa:
20 Febbraio 2026: Pubblicazione del D.Lgs. n. 30.
27 Settembre 2026: Entrata in vigore definitiva delle sanzioni e dei divieti.


Cosa cambia per i “Green Claims”: Addio alle parole vaghe

La novità più rilevante riguarda il divieto di utilizzare asserzioni ambientali generiche se non supportate da prove scientifiche eccellenti e riconosciute.

Dal 27 settembre 2026, non potrai più definire un prodotto semplicemente come:
“Eco-friendly” o “Amico della natura”
“Green” o “Ecologico”
Biodegradabile (senza specificare tempi, metodi e certificazioni)
– “Naturale”

Perché questa restrizione? Perché questi termini confondono il consumatore. Ogni claim ambientale dovrà essere specifico, verificabile e basato sull’intero ciclo di vita del prodotto.


Il divieto dell’ “Impatto Zero” basato sulla compensazione

Uno dei punti più discussi della norma 2024/825 riguarda i prodotti definiti “neutrali dal punto di vista climatico” o “a impatto zero”.

La nuova regola è chiara: è vietato dichiarare che un prodotto ha un impatto ridotto o nullo sulle emissioni di CO2 se tale risultato è ottenuto esclusivamente tramite la compensazione delle emissioni (acquisto di crediti di carbonio). Il beneficio ambientale deve essere reale, intrinseco al processo produttivo e dimostrabile lungo tutto il ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment).


Certificazioni e Marchi di Sostenibilità: Solo il vero conta

Quante volte abbiamo visto “bollini verdi” creati direttamente dalle aziende? Questo non sarà più possibile.

No ai marchi “fai-da-te”: I marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione approvati o non stabiliti da autorità pubbliche sono vietati.
Sì alle certificazioni di terze parti: Saranno ammessi solo marchi verificati da organismi indipendenti e trasparenti (come ad esempio la certificazione OK Compost per i prodotti Ecozema).


Non solo ambiente: Trasparenza sulla riparabilità

La direttiva UE 2024/825 combatte anche l’obsolescenza precoce. Le aziende dovranno informare correttamente i consumatori su:

– Disponibilità dei pezzi di ricambio.
– Facilità di riparazione.
Aggiornamenti software: è vietato indurre il consumatore ad aggiornare il dispositivo se questo ne limita le prestazioni o la durata.


Le Sanzioni dell’Antitrust (AGCM)

Il mancato rispetto del D.Lgs. 30/2026 comporta rischi gravissimi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avrà il compito di vigilare e sanzionare:

– Multe fino a 5 milioni di euro.
– Per le infrazioni transfrontaliere a livello UE, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell’azienda.



Prima della norma

Termini come “Eco”
Uso libero e spesso infondato

Neutralità Carbonica
Basata su crediti di carbonio

Bollini Verdi
Spesso creati internamente

Riparabilità
Spesso omessa o difficile



Ulteriori approfondimenti:

  • Che cos’è il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30?

    È il decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva UE 2024/825. Introduce norme stringenti contro il greenwashing e la pubblicità ingannevole, modificando il Codice del Consumo.

  • Quando entrano in vigore le nuove norme sul greenwashing?

    Le disposizioni previste dal recepimento della direttiva saranno pienamente applicabili in Italia a partire dal 27 settembre 2026.

  • Si può ancora dire che un prodotto è “Green”?

    No, a meno che l’azienda non possa fornire prove scientifiche d’eccellenza che dimostrino una performance ambientale significativamente superiore alla media dei prodotti della stessa categoria.

  • Quali sono le sanzioni per il greenwashing in Italia?

    Le sanzioni irrogate dall’Antitrust possono raggiungere i 5 milioni di euro o, nei casi più gravi a livello europeo, il 4% del fatturato annuo dell’azienda.

  • L’impegno di Ecozema: Oltre la conformità

    In Ecozema, la trasparenza non è un obbligo dell’ultimo minuto, ma il cuore della nostra filosofia produttiva. Tutti i nostri prodotti sono certificati da enti terzi per garantire che ogni claim ambientale sia supportato da fatti, non da parole vaghe.

    Scegliere prodotti realmente compostabili e certificati è l’unico modo per proteggere la propria azienda dai rischi legali e, soprattutto, per rispettare davvero il pianeta.