Il tempo dei “bollini verdi” inventati in azienda e delle promesse ecologiche vaghe sta per scadere. Con il recepimento della Direttiva UE 2024/825 (tramite il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30), l’Italia introduce tolleranza zero contro le pratiche commerciali ingannevoli e il marketing ecologico di facciata. A partire dal 27 settembre 2026, la sostenibilità aziendale non potrà più basarsi su slogan accattivanti ma privi di fondamento, pena sanzioni severissime. Facciamo chiarezza su cosa cambia in modo semplice e diretto.
Cos’è il Greenwashing (spiegato semplice)
Il greenwashing (o “ecologia di facciata”) è quella strategia di marketing con cui un’azienda spende più risorse a dipingersi come “amica dell’ambiente” di quanto non faccia in concreto per ridurre il proprio impatto reale. In parole povere: ti fanno credere che un prodotto sia super ecologico attraverso immagini di foglie, colori verdi e parole gentili, quando in realtà dietro c’è ben poca sostanza.
Addio alle parole vaghe: cosa non si potrà più dire
La stretta più forte riguarda i cosiddetti green claims (asserzioni ambientali). Dal 27 settembre 2026 le aziende non potranno più usare termini generici o non dimostrabili scientificamente. In particolare, è vietato definire un prodotto come:
“Eco-friendly” o “Amico della natura” senza prove oggettive.
“Green” o “Naturale” a titolo gratuito.
“Biodegradabile” senza specificare l’esatto tempo, metodo e le certificazioni ufficiali.
Stop all’ “Impatto Zero” finto e ai bollini fai-da-te
La nuova normativa mette al bando due pratiche molto diffuse:
La finta neutralità climatica: Non si potrà più sventolare uno status di “impatto zero” o “impatto climatico ridotto” ottenuto semplicemente comprando crediti di carbonio (compensazione). Il vantaggio ecologico deve essere reale e legato al ciclo di vita del prodotto.
I marchi fai-da-te: Spariranno i bollini ecologici auto-prodotti dalle aziende. Saranno ammessi solo marchi basati su sistemi di certificazione ufficiali e verificati da enti terzi indipendenti (come ad esempio le certificazioni di compostabilità).
Chi sgarra paga: le sanzioni dell’Antitrust
Non si tratta solo di etica, ma di pesanti ripercussioni economiche. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avrà il potere di sanzionare duramente chi viola le regole:
Multe fino a 5 milioni di euro.
Nei casi più gravi e nelle infrazioni transfrontaliere a livello UE, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo.
L’impegno concreto di Ecozema
Per noi di Ecozema la trasparenza non è un obbligo dell’ultimo minuto dettato dalla legge, ma il cuore della nostra filosofia fin dal primo giorno. Tutti i nostri prodotti sono accompagnati da certificazioni rilasciate da enti terzi indipendenti: dati scientifici e misurabili, non promesse di facciata.
Perché proteggere l’ambiente significa prima di tutto rispettare chi sceglie di fare la differenza ogni giorno.
Sezione FAQ
Le nuove disposizioni e le relative sanzioni previste dal D.Lgs. 30/2026 (che recepisce la Direttiva UE 2024/825) saranno pienamente applicabili a partire dal 27 settembre 2026.
Dal 27 settembre 2026 non si potranno più utilizzare affermazioni ambientali generiche e vaghe come “eco-friendly”, “green”, “naturale” o “impatto zero” a meno che non siano supportate da prove scientifiche certificate e relative all’intero ciclo di vita del prodotto.
L’Antitrust (AGCM) potrà infliggere sanzioni fino a 5 milioni di euro, che possono salire fino al 4% del fatturato annuo nei casi di infrazioni gravi a livello europeo.







Articolo redatto da
Gino Nocca | Direttore commerciale
Patrizia Lavarda | Marketing dept.