Come Cambia la Conformità con il Regolamento PPWR
Il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) introduce restrizioni severe sull’uso delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi. Considerati un rischio inaccettabile per la salute umana a causa della loro persistenza ambientale e della potenziale tossicità (inclusi effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione), i PFAS diventeranno i sorvegliati speciali della filiera del packaging alimentare.
Ambito di applicazione e scadenze: cosa succede il 12 agosto 2026?
Le nuove restrizioni del regolamento PPWR si applicano in modo specifico agli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari (MOCA). La timeline definita dall’Unione Europea prevede scadenze rigide:
12 AGOSTO 2026:
Entra in vigore il divieto assoluto di immissione sul mercato di imballaggi alimentari contenenti PFAS oltre le soglie di tolleranza stabilite.
ESAURIMENTO SCORTE:
Gli imballaggi prodotti e già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 potranno rimanere in commercio fino all’esaurimento delle scorte. Al contrario, ogni lotto immesso successivamente dovrà rispettare tassativamente le nuove regole.
I nuovi valori limite di concentrazione per i PFAS negli imballaggi
Per garantire la sicurezza alimentare, il Regolamento (UE) 2025/40 non ammette deroghe e stabilisce soglie analitiche precise. Un imballaggio alimentare non è conforme se supera i seguenti valori:
| 25 ppb (parti per miliardo) | per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata (con l’esclusione dei PFAS polimerici); |
| 250 ppb | per la somma dei PFAS misurati con analisi mirata (esclusi i PFAS polimerici); |
| 50 ppm (parti per milione) | per i PFAS totali, inclusi quelli polimerici. |
Obblighi di documentazione: la Dichiarazione di Conformità UE
Il rispetto dei limiti non deve solo essere reale, ma anche rigorosamente documentato. I produttori e i fornitori della filiera devono adempiere a precisi obblighi previsti dall’Articolo 39 e dall’Allegato VIII della normativa:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:
È il documento ufficiale che attesta il rispetto dei requisiti di sicurezza e la cui struttura tipo segue il modello dell’Allegato VIII.
FASCICOLO TECNICO (ALLEGATO VII):
Contiene le prove strutturali e i dettagli dei test effettuati.
REGOLA DEL FLUORO TOTALE:
Se durante le analisi il contenuto di fluoro totale supera i 50 mg/kg, i fornitori di materiali hanno l’obbligo di fornire al fabbricante, su richiesta, la prova dettagliata della quantità di fluoro (distinguendo tra PFAS e non-PFAS) per completare correttamente il fascicolo tecnico.
FREQUENZA DEI TEST:
Non esiste una frequenza fissa per lotto, ma il fabbricante deve implementare un sistema di controllo del processo produttivo che assicuri la conformità costante, ripetendo i test analitici di laboratorio con cadenza regolare.
Evoluzione normativa: cosa succederà entro il 2030?
Il percorso di eliminazione dei PFAS prevede tappe di monitoraggio successive per integrarsi con altre normative europee (come REACH e POP):
FINE 2026:
L’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) presenterà una relazione sugli effetti negativi dei PFAS sul riciclaggio e il riutilizzo dei materiali.
INIZIO 2030 (MARCATURA DIGITALE):
Entro il 1° gennaio 2030 verrà introdotta una metodologia di marcatura digitale sul packaging per identificare il nome e la concentrazione delle “sostanze che destano preoccupazione”.
AGOSTO 2030:
La Commissione Europea valuterà l’eventuale revisione delle restrizioni per evitare sovrapposizioni legislative.
Sezione FAQ – Regolamento PPWR PFAS
Il divieto di immissione sul mercato di imballaggi alimentari contenenti PFAS oltre i limiti scatta il 12 agosto 2026. I prodotti immessi prima di questa data possono essere venduti fino a esaurimento scorte.
Il Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce tre limiti: 25 ppb per singolo PFAS da analisi mirata, 250 ppb per la somma dei PFAS da analisi mirata e 50 ppm per i PFAS totali (inclusi i polimerici).
Se il fluoro totale supera i 50 mg/kg, i fornitori devono obbligatoriamente fornire al fabbricante la prova della quantità esatta di fluoro (PFAS o non-PFAS) per permettere la redazione del fascicolo tecnico di conformità.
Le regole per redigere la Dichiarazione di Conformità UE sono indicate all’Articolo 39 del Regolamento, mentre il modello strutturale ufficiale da seguire è riportato nell’Allegato VIII.
Le dichiarazioni possono essere reperite dall’azienda rivenditrice/produttrice o dal fornitore del prodotto stesso.
Simulatore Conformità PPWR (PFAS)


Articolo redatto da
Gino Nocca | Direttore commerciale
Patrizia Lavarda | Marketing dept.